Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati ad esprimersi in merito alla riforma costituzionale (cd. riforma Nordio-Meloni), approvata dal Senato in via definitiva il 30 ottobre 2025, attraverso un referendum confermativo, senza, quindi, che sia previsto il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto.
La riforma in questione ha ad oggetto l’ordinamento giurisdizionale, precisamente il Titolo IV della Parte II della Costituzione, andando a modificare gli articoli 102, 104, 105, 106, 107 e 110. La riforma prevede la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura (che saranno entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica), l’introduzione del sorteggio per i membri dei CSM e la creazione di un’Alta Corte disciplinare, chiamata a emettere le sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati di entrambe le funzioni.
Analizziamo, ora, punto per punto, i vari aspetti della riforma, spiegando prima come funziona il sistema attuale e quali modifiche verrebbero introdotte allorquando la riforma dovesse essere approvata dalla consultazione referendaria.
Attualmente, una volta vinto il concorso in magistratura, si sceglie, in base alle proprie attitudini, se fare il pubblico ministero oppure il giudice. Entrambi sono magistrati, tuttavia esercitano funzioni diverse.
Il pubblico ministero (d’ora in poi p.m.) esercita la funzione requirente, ossia indirizza le indagini della polizia giudiziaria e, durante la fase del processo, svolge la parte dell’accusa nei confronti dell’imputato. Il giudice, invece, svolge la funzione giudicante, cioè di decidere le controversie tra le parti (accusa/difesa nel processo penale e attore/convenuto in quello civile) mantenendo una posizione di imparzialità e terzietà. Egli emette, alla fine del (o, in alcuni casi, durante il) processo, sentenze, ordinanze o decreti.
Come detto sopra, con la normativa vigente, la carriera è unitaria, cioè, dopo il concorso si può scegliere cosa fare e, nel corso della carriera, v’è la possibilità, sebbene limitata a poche volte nei primi dieci anni, di cambiare: da p.m. si può passare a fare il giudice e viceversa.
Con la riforma Nordio, si tende a separare le due carriere sin dal principio: all’inizio della carriera, un magistrato dovrà infatti scegliere quale percorso seguire, se quello del giudice o del p.m., e i percorsi di formazione e reclutamento saranno nettamente divisi. Il nuovo articolo 104 della Costituzione sancisce, dunque, la separazione delle carriere nella magistratura e sarà così formulato nel suo primo comma: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».
Secondo i riformatori, la separazione delle carriere avrà come conseguenza il rafforzamento della terzietà e della imparzialità dei giudici, che saranno realmente equidistanti da accusa (p.m.) e difesa, entrambe parti del processo.
Prima di analizzare questo punto della riforma, è bene spendere qualche parola sul Consiglio superiore della magistratura (d’ora in poi CSM).
Il CSM è un organo di rilievo costituzionale il cui scopo è, principalmente, garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato. Oltre a ciò, esso è un organo di autogoverno della magistratura, occupandosi, infatti, delle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazione di professionalità, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Il CSM è composto da 33 membri ed è presieduto dal Presidente della Repubblica: tre membri ne fanno parte di diritto (oltre al PdR, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione) e gli altri trenta sono eletti secondo questo sistema:
1) per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (tali membri vengono chiamati togati);
2) per 1/3 da Camera dei deputati e Senato riuniti in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (questi membri sono definiti laici).
Con la riforma Nordio, tale sistema appena descritto sarà profondamente modificato. Da un CSM, si passerà ad averne due: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi posti sotto la presidenza della Repubblica. Per i membri di entrambi i CSM è previsto un sistema di sorteggio: 1/3 dei componenti (i laici) sarà estratto a sorte da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila attraverso un’elezione; i restanti 2/3 dei componenti (i togati) saranno sorteggiati, rispettivamente, tra i giudici e i p.m. Oltre a ciò, i due nuovi CSM non avranno più poteri disciplinari nei confronti dei magistrati, ma avranno competenze in merito alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazione di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
Perché il legislatore ha ritenuto di dover effettuare queste modifiche? Prima di rispondere a questa domanda, è bene fare una precisazione: i magistrati hanno un proprio organismo associativo, di carattere non politico, che è l’ANM (Associazione nazionale magistrati) il cui scopo è, tra i vari, quello di «tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria» e a cui sono iscritti la quasi totalità degli appartenenti alla magistratura (circa il 96% al 2025). L’ANM ha, al proprio interno, varie correnti che rispecchiano le diverse sensibilità di pensiero giuridico (e politico) dei componenti e tali correnti ricalcano, grossomodo, il sistema dei partiti politici (ad esempio: i magistrati progressisti apparterranno ad una corrente, quelli conservatori ad un’altra, quelli “centristi” ad un’altra ancora, ecc.). Ad ogni modo, l’appartenenza alle summenzionate correnti non è affatto obbligatoria.
Ciò detto, secondo il legislatore, inserendo il sorteggio si va a sbaragliare il potere delle correnti e si evita che gli incarichi, le funzioni direttive, le promozioni, i trasferimenti, ecc. siano del tutto sganciate dalla logica correntizia (traduco: non si eleggerà più un magistrato X perché appartenente alla corrente Y, in quanto con il sorteggio tutto ciò verrà meno). Chi, invece, si oppone alla riforma, vede in questa modifica uno strumento punitivo che sostituisce al principio della rappresentatività elettiva il principio della casualità.
Questo punto è un elemento di novità assoluta nel nostro ordinamento. La riforma Nordio prevede l’istituzione di un’Alta corte disciplinare il cui compito sarà quello di sanzionare gli illeciti dei magistrati ordinari. L’organo sarà composto da quindici membri:
– tre saranno nominati dal Presidente della Repubblica;
– tre saranno estratti a sorte da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tale elenco sarà stilato dal Parlamento in seduta comune;
– sei saranno estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità (cioè giudici della Corte di Cassazione);
– tre saranno sorteggiati tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
I membri della Corte durano in carica quattro anni e il loro incarico non può essere rinnovato. Gli illeciti disciplinari summenzionati e le relative sanzioni saranno stabiliti da successive leggi ordinarie.
Giacomo Pezzuto, III anno